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    Legge Pinto

    La legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto, stabilisce che ogni giudizio debba avere una ragionevole durata.
    Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.
    Ai fini del computo della durata il processo è necessario precisare che:
    - si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione;
    - si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni;
    - il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
    Si considera, comunque, rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
    Ove ciò non avvenga, la legge - salvo talune eccezioni - riconosce alla persona il diritto ad una equa riparazione e, cioè, ad un indennizzo il cui importo varia tra 500,00 e 1.500,00 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
    Per ottenere tale indennizzo è necessario avviare, innanzi alla Corte d’Appello funzionalmente competente, un apposito giudizio le cui spese vive sono alquanto contenute (non essendo, ad esempio, previsto il pagamento del contributo unificato) ed i tempi sufficientemente rapidi.


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    Lo Studio Legale dell’Avv. Luigi Nisticò svolge anche questo servizio.
    Per avere maggiori informazioni o per ricevere un preventivo è possibile contattare lo Studio Legale Nisticò telefonicamente o mediante posta elettronica.