Il patrocinio a spese dello Stato, detto anche gratuito patrocinio, è un istituto giuridico disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002, art. 74 e seguenti) ed ha lo scopo di attuare l'art. 24 della Costituzione garantendo l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddittuale di sostenerne il costo.
Attraverso il ricorso a tale istituto le persone non abbienti, qualora abbiano necessità di essere rappresentate in giudizio, sia per agire che per difendersi, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato:
- nel processo civile (anche nelle procedure di volontaria giurisdizione e, cioè, nelle separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.);
- nel processo amministrativo;
- nel processo contabile;
- nel processo tributario; e
- nel processo penale (per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costiuirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.766,33.
Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.P.R. n. 115/2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
- gli apolidi
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (sentenza del 22 dicembre 2010 nel procedimento C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland) riconosce anche alle società il diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
L’Avv. Luigi Nisticò è iscritto nell’Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituito presso il Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro (sede di Corte di Appello) e svolge tale servizio.
Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Studio Legale Nisticò telefonicamente o mediante posta elettronica.