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    Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

    Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo) (Seconda Sezione) sentenza del 22 dicembre 2010, nel procedimento C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland.
    Possibilità di concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche.
    Rilevanza della Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
     

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010

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    1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di effettività, quale sancito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di stabilire se esso imponga di accordare il gratuito patrocinio a persone giuridiche.
    2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «DEB») e la Bundesrepublik Deutschland [Repubblica federale di Germania] in merito all’istanza di gratuito patrocinio presentata da detta società alle autorità giudiziarie tedesche.

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    59 Tutto ciò considerato, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.
    60 Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
    61 In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.
    62 Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.
     

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    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
    Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali e/o l’assistenza legale.
    Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.
    In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.
    Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.


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