In una società a responsabilità limitata non può essere preclusa al socio fiduciario la partecipazione all’assemblea per il solo fatto che il vero socio sarebbe altro soggetto.E infatti secondo l’insegnamento della Cassazione, non essendo la quota di partecipazione alla società a responsabilità limitata rappresentata da azioni, non trovano applicazione le regole sull’adempimento della prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito, fissate dall’art. 1992 c.c. La società non può dunque legittimamente rifiutare il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto al soggetto che sia iscritto nel libro dei soci ovvero, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, iscritto al Registro delle Imprese (Tribunale di Milano, Sentenza n. 12343/2012 del 9/11/2012, pubblicata su www.giurisprudenzadelleimprese.it).