In un giudizio di contraffazione di marchio, la valutazione sul pericolo di confusione va fatta tenendo conto della natura del prodotto, della sua destinazione e delle modalità di vendita.
Ai fini della valutazione dell’uso di un segno anteriormente alla sua registrazione, nessun rilievo può essere attribuito alla fase meramente interna di predisposizione, scelta ed approvazione del marchio alla quale non sia stata associata alcuna attività rivolta al pubblico.
Ai fini della valutazione della buona fede e dell’intenzionalità della contraffazione, è rilevante la circostanza che il segno di colui che lamenta la contraffazione – al di là del suo formale deposito – sia stato oggetto anche di una rilevante campagna pubblicitaria anteriore alla registrazione di entrambi i marchi (Tribunale di Milano, Sentenza n. 6418/2015 del 21/05/2015, pubblicata sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it).