Con Sentenza n. 1545/17 pubblicata il 20 gennaio 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza relativo alla qualificazione del rapporto intercorrente tra la società per azioni ed il suo amministratore, hanno chiarito che “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una societa’ per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non e’ compreso in quelli previsti dall’articolo 409 c.p.c., n. 3.
Ne deriva che compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4”.