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    Data: 24/03/2018
    Titolo: Fallimento per inammissibilità della domanda di concordato ed effetto devolutivo pieno del reclamo.

     

    Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresì, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che dichiari la nullità della dichiarazione di fallimento, è tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilità della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle  (Cassazione civile, sez. I, Sentenza n. 1893/2018 del 25/01/2018; pubblicata sul sito www.ilcaso.it).